Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Venegono Inferiore …

Cosa è la TARI?

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 commi 639 e ss., decorre dal 01/01/2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31/12/2013 (TARES). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comune condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le sue unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione TARI entro 90 giorni successibi il verificarsi dei seguenti presupposti:

  • inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di immobili
  • variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti
  • per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare
  • verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale TARI
  • nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o dagli eredi dello stesso
  • cessazione del possesso, dell'occupazione e della detenzione.

Le dichiatazioni del tributo corrispondente, secondo quanto precisato dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, alla richiesta di variazione o cessazione, devono essere presentate dal contribuente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 art. 238, com 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetto dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

Per le condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti e per la carta di qualità del servizio consulta la pagina dedicata.

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